1 All Swiss citizens over the age of eighteen, unless they lack legal capacity due to mental illness or mental incapacity, have political rights in federal matters. All citizens have the same political rights and duties.
2 They may participate in elections to the National Council and in federal popular votes, and launch or sign popular initiatives and requests for referendums in federal matters.
1 I diritti politici in materia federale spettano a tutte le persone di cittadinanza svizzera che hanno compiuto il diciottesimo anno d’età, purché non siano interdette per infermità o debolezza mentali. Tutte hanno gli stessi diritti e doveri politici.
2 Esse possono partecipare alle elezioni del Consiglio nazionale e alle votazioni federali, nonché lanciare e firmare iniziative popolari e referendum in materia federale.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.