1 The Confederation may legislate on:
2 Collective employment agreements may be declared generally applicable only if they take appropriate account of the justified interests of minorities and regional particularities, and they respect the principle of equality before the law and the right to form professional associations.
3 August 1 is the National Day of the Swiss Confederation. In terms of employment law, it is regarded as equivalent to a Sunday, with equivalent rights to pay.
63* With transitional provision
1 La Confederazione può emanare prescrizioni su:
2 I contratti collettivi di lavoro possono essere dichiarati di obbligatorietà generale soltanto se tengono conto adeguatamente di legittimi interessi minoritari e delle diversità regionali e non pregiudicano né l’uguaglianza giuridica né la libertà sindacale.
3 Il 1° agosto è il giorno della festa nazionale. Per il diritto del lavoro, è equiparato a una domenica ed è rimunerato.
62* Con disposizione transitoria.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.