1 Every person has the right to life. The death penalty is prohibited.
2 Every person has the right to personal liberty and in particular to physical and mental integrity and to freedom of movement.
3 Torture and any other form of cruel, inhuman or degrading treatment or punishment are prohibited.
1 Ognuno ha diritto alla vita. La pena di morte è vietata.
2 Ognuno ha diritto alla libertà personale, in particolare all’integrità fisica e psichica e alla libertà di movimento.
3 La tortura nonché ogni altro genere di trattamento o punizione crudele, inumano o degradante sono vietati.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.