(Art. 97 Abs. 3 FinfraG)
1 Die Erklärung einer Gegenpartei über ihre Parteieigenschaft gilt in Bezug auf alle Pflichten dieses Kapitels.
2 Gegenparteien haben ihre Gegenparteien, mit denen sie gewöhnlich Derivatgeschäfte eingehen, über die Änderung ihres Status fristgerecht zu informieren.
(art. 97 cpv. 3 LInFi)
1 La dichiarazione di una controparte circa le sue caratteristiche si applica in riferimento a tutti gli obblighi previsti dal presente capitolo.
2 Le controparti sono tenute a informare tempestivamente della modifica del loro statuto le controparti con cui effettuano abitualmente operazioni in derivati.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.