Die betroffenen Personen werden nach Eintrag in die Sammlung informiert. Artikel 18b des Bundesgesetzes vom 19. Juni 199214 über den Datenschutz bleibt vorbehalten.
13 Eingefügt durch Ziff. I der V der FINMA vom 16. Aug. 2017, in Kraft seit 15. Sept. 2017 (AS 2017 4809).
Le persone interessate vengono informate una volta avvenuta la registrazione nella collezione di dati. È fatto salvo l’articolo 18b della legge federale del 19 giugno 199214 sulla protezione dei dati.
13 Introdotto dal n. I dell’O della FINMA del 16 ago. 2017, in vigore dal 15 set. 2017 (RU 2017 4809).
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.