1 Für die Berechnung der Zusatzabgabe für schweizerische kollektive Kapitalanlagen ist das verwaltete Vermögen (Nettovermögen) mit Stand am 31. Dezember des dem Abgabejahr vorangehenden Jahres massgebend, wie es der SNB gemeldet werden musste.
2 Die Zusatzabgabe beträgt höchstens 50 000 Franken. Diese Obergrenze gilt bei Umbrella-Fonds pro Teilvermögen.
65 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 21. Nov. 2012, in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2012 6915).
1 Per il calcolo della tassa complementare per gli investimenti collettivi di capitale svizzeri è determinante il patrimonio amministrato (patrimonio netto) al 31 dicembre dell’anno che precede l’anno di assoggettamento, così come è stato comunicato alla BNS.
2 La tassa complementare ammonta a 50 000 franchi al massimo. Nel caso dei fondi ombrello questo limite massimo si applica a ciascun segmento patrimoniale.
64 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6915).
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