1 Der Betrag, der über die Zusatzabgabe gedeckt werden muss, wird zu zwei Zehnteln über die Zusatzabgabe nach Bilanzsumme und zu acht Zehnteln über die Zusatzabgabe nach Bruttoertrag gedeckt.
2 Für die Berechnung der Zusatzabgabe nach Bilanzsumme und Bruttoertrag sind die Bilanzsumme und der Bruttoertrag des Abgabepflichtigen massgebend, wie sie die genehmigte Jahresrechnung des dem Abgabejahr vorangehenden Jahres ausweist.
3 Der Bruttoertrag umfasst sämtliche Erlöse und Erträge nach Artikel 959b des Obligationenrechts55. Massgebend ist der Bruttoertrag ohne Abzug von Ertragsminderungen.
1 L’importo che deve essere finanziato con la tassa complementare è coperto in ragione di due decimi dalla tassa complementare in funzione del totale di bilancio e in ragione di otto decimi dalla tassa complementare in funzione del ricavo lordo.
2 Per il calcolo della tassa complementare in funzione del totale di bilancio e del ricavo lordo sono determinanti il totale di bilancio e il ricavo lordo dell’assoggettato, così come riportato dal conto annuale approvato dell’anno che precede l’anno di assoggettamento.
3 Il ricavo lordo comprende tutti i ricavi ai sensi dell’articolo 959b del Codice delle obbligazioni54. Determinante è il ricavo lordo senza deduzione di riduzioni sui ricavi.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.