1 Die wöchentliche Normalarbeitszeit für Vollzeitbeschäftigte beträgt 42 Stunden.
2 Bei Teilzeitbeschäftigung reduziert sich die Normalarbeitszeit entsprechend dem Beschäftigungsgrad.
3 Die Arbeitszeit ist unter Vorbehalt von Artikel 32 zu erfassen.
1 La durata settimanale del lavoro per collaboratori a tempo pieno è di 42 ore.
2 Il tempo di lavoro dei collaboratori a tempo parziale si riduce in funzione del tasso di occupazione.
3 Il tempo di lavoro deve essere rilevato fatto salvo l’articolo 32.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.