955.023 Verordnung des BAZG vom 11. Oktober 2022 über die Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung im Bankedelmetallhandel (Geldwäschereiverordnung-BAZG, GwV-BAZG)
955.023 Ordinanza dell’UDSC dell'11 ottobre 2022 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel commercio di metalli preziosi bancari (Ordinanza UDSC sul riciclaggio di denaro, ORD-UDSC)
Art. 62 Inkrafttreten
Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2023 in Kraft.
Art. 62 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.