Die Spielbank erfüllt ihre Pflicht zur Registrierung der Transaktionen bei online durchgeführten Spielen durch die Erfassung der Daten gemäss Artikel 39 der Spielbankenverordnung EJPD vom 7. November 20185.
La casa da gioco adempie l’obbligo di registrare le transazioni nel settore dei giochi in linea rilevando i dati di cui all’articolo 39 dell’ordinanza del DFGP del 7 novembre 20185 sulle case da gioco.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.