1 Bei Transaktionen nach dem Fusionsgesetz vom 3. Oktober 200315 (FusG) zwischen von der FINMA beaufsichtigten Banken, die systemrelevant oder Teil einer systemrelevanten Finanzgruppe nach Artikel 7 BankG und die international tätig sind, oder ihren Gruppengesellschaften gilt, soweit dies zum Schutz der Schweizer Volkswirtschaft und des schweizerischen Finanzsystems notwendig ist, Folgendes:
2 Die Entscheide der FINMA sind für die Handelsregisterbehörden bindend.
14 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 19. März 2023, in Kraft seit 19. März 2023 um 20.00 Uhr (AS 2023 136).
1 Nel caso di transazioni secondo la legge del 3 ottobre 200315 sulla fusione (LFus) eseguite tra banche assoggettate alla vigilanza della FINMA che hanno rilevanza sistemica o che fanno parte di un gruppo finanziario di rilevanza sistemica secondo l’articolo 7 LBCR e che sono attive a livello internazionale, oppure tra le loro società del gruppo, si applica quanto segue, se ciò è necessario per la tutela dell’economia svizzera e del sistema finanziario svizzero:
2 Le decisioni della FINMA sono vincolanti per le autorità del registro di commercio.
14 Introdotto dal n. I dell’O del 19 mar. 2023, in vigore dal 19 mar. 2023 alle ore 20.00 (RU 2023 136).
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