(Art. 60 KAG)
1 Als Verbindlichkeiten gelten aufgenommene Kredite, Verpflichtungen aus dem Geschäftsgang sowie sämtliche Verpflichtungen aus gekündigten Anteilen.
2 Als kurzfristige festverzinsliche Effekten gelten Forderungsrechte mit einer Laufzeit oder Restlaufzeit bis zu zwölf Monaten.
3 Als kurzfristig verfügbare Mittel gelten Kasse, Post-131 und Bankguthaben auf Sicht und Zeit mit Laufzeiten bis zu zwölf Monaten sowie fest zugesagte Kreditlimiten einer Bank bis zu 10 Prozent des Nettofondsvermögens. Die Kreditlimiten sind der Höchstgrenze der zulässigen Verpfändung nach Artikel 96 Absatz 1 anzurechnen.
131 Infolge des BRB vom 7. Juni 2013 der die Anstalt Post in die spezialgesetzliche Schweizerische Post AG umgewandelt und die PostFinance in eine privatrechtliche Aktiengesellschaft ausgegliedert hat, ist der Hinweis auf die Postguthaben seit dem 26. Juni 2013 gegenstandslos.
(art. 60 LICol)
1 Si considerano impegni i crediti assunti, gli impegni risultanti dall’andamento degli affari nonché tutti gli impegni derivanti da quote disdette.
2 Si considerano valori mobiliari a breve scadenza a interesse fisso i diritti di credito con una scadenza o una scadenza residua fino a dodici mesi.
3 Si considerano mezzi disponibili a breve scadenza la cassa, gli averi postali134 e bancari a vista e a termine con una scadenza fino a dodici mesi, nonché le linee di credito fisse di una banca fino a un massimo del 10 per cento del patrimonio netto del fondo. Le linee di credito devono essere computate nel limite massimo della costituzione in pegno ammissibile secondo l’articolo 96 capoverso 1.
134 Con la trasformazione dell’ente della Posta nella società anonima di diritto speciale con ragione sociale "Posta Svizzera SA" e della Postfinance in una società anonima di diritto privato (DCF del 7 giugno 2013; FF 2013 3973), dal 26 giugno 2013 il riferimento ai conti postali è divenuto privo d’oggetto.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.