1 Der Anlagefonds beziehungsweise das Teilvermögen eines Umbrella-Fonds ist innert eines Jahres nach Genehmigung durch die FINMA zur Zeichnung (Lancierung) aufzulegen.
2 Der Anlagefonds beziehungsweise das Teilvermögen eines Umbrella-Fonds muss spätestens ein Jahr nach Lancierung über ein Nettovermögen von mindestens 5 Millionen Franken verfügen.
3 Die FINMA kann die Fristen auf ein entsprechendes Gesuch hin erstrecken.
4 Nach Ablauf der Frist gemäss den Absätzen 2 und 3 meldet die Fondsleitung eine Unterschreitung unverzüglich der FINMA.
1 Il fondo di investimento o il comparto di un umbrella fund deve essere presentato alla sottoscrizione (lancio) entro un anno dall’approvazione da parte della FINMA.
2 Il fondo di investimento o il comparto di un umbrella fund deve disporre al più tardi dopo un anno dal suo lancio di un patrimonio netto di almeno 5 milioni di franchi.
3 La FINMA può, su richiesta, prorogare questi termini.
4 Trascorso il termine di cui ai capoversi 2 e 3, la direzione del fondo comunica senza indugio alla FINMA un calo al di sotto del minimo.
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