Für den Vollzug dieser Verordnung auf Seite des Bundes ist das SECO zuständig.
Per quanto concerne la Confederazione l’esecuzione della presente ordinanza è di competenza della SECO.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.