1 Kein Basisinformationsblatt muss erstellen, wer Effekten in Form von Aktien einschliesslich Aktien gleichzustellender Effekten, die Beteiligungsrechte verleihen, wie Partizipations- oder Genussscheine, sowie Forderungspapiere ohne derivativen Charakter anbietet.
2 Dokumente nach ausländischem Recht, die dem Basisinformationsblatt gleichwertig sind, können anstelle eines Basisinformationsblatts verwendet werden.
1 Non è tenuto a redigere un foglio informativo di base chi offre valori mobiliari sotto forma di azioni, inclusi i valori mobiliari equiparabili ad azioni che conferiscono diritti di partecipazione, quali i buoni di partecipazione o i buoni di godimento, nonché i titoli di credito non aventi carattere di derivati.
2 Se equivalenti al foglio informativo di base, i documenti redatti in virtù di una normativa estera possono essere utilizzati in sua vece.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.