1 Zur Durchführung von internationalen Abkommen über Gegenstände nach Artikel 14 erlässt der Bundesrat die erforderlichen Vorschriften.
28 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2001, in Kraft seit 1. Juni 2002 (AS 2002 883; BBl 2001 4963).
1 Il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie per l’esecuzione degli accordi internazionali riguardanti i settori di cui all’articolo 14.
2 Può delegare a organismi privati compiti riguardanti l’informazione e la consultazione relative all’elaborazione, all’adozione e alla modificazione di prescrizioni o di norme tecniche, nonché di prescrizioni o di norme concernenti i servizi e prevedere un’indennità per tali compiti.26
26 Nuovo testo giusta il n. I del 14 dic. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 883; FF 2001 4435).
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