1 Gelder und wirtschaftliche Ressourcen, die sich im Eigentum oder unter der Kontrolle von natürlichen Personen, Unternehmen und Organisationen nach den Anhängen 5–7 befinden, sind gesperrt.
2 Es ist verboten:
3 Das SECO kann Zahlungen aus gesperrten Konten, Übertragungen gesperrter Vermögenswerte sowie die Freigabe gesperrter wirtschaftlicher Ressourcen ausnahmsweise bewilligen zur:
4 Das SECO bewilligt Ausnahmen nach Absatz 3 nach Rücksprache mit den zuständigen Stellen des EDA und des Eidgenössischen Finanzdepartements (EFD) und, falls anwendbar, gemäss den massgeblichen Resolutionen des UNO-Sicherheitsrats.
17 Der Text des Gemeinsamen umfassenden Aktionsplans ist in Anhang A der UNO-Resolution 2231 (2015) enthalten. Die
1 Sono bloccati gli averi e le risorse economiche di proprietà o sotto il controllo delle persone fisiche, delle imprese e delle organizzazioni di cui agli allegati 5, 6 e 7.
2 È vietato:
3 La SECO può in via eccezionale autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati e la liberazione di risorse economiche bloccate per:
4 La SECO autorizza le deroghe di cui al capoverso 3 d’intesa con gli uffici competenti del DFAE e del Dipartimento federale delle finanze (DFF) e, se del caso, conformemente alle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell’ONU.
17 Il testo del piano d’azione congiunto globale è contenuto nell’allegato A della risoluzione dell’ONU 2231 (2015). I testi delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sono consultabili in francese e in inglese al seguente indirizzo Internet: www.un.org > Peace and Security > Security Council > Documents > Resolutions.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.