1 Die zuständigen Behörden widerrufen unverzüglich die ausländerrechtlichen Bewilligungen erwerbstätiger Staatsangehöriger der Demokratischen Volksrepublik Korea.
6 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 25. April 2018, in Kraft seit 25. April 2018 um 18.00 Uhr (AS 2018 1661).
1 Le autorità competenti revocano con effetto immediato i permessi rilasciati sulla base del diritto in materia di stranieri dei lavoratori cittadini della Repubblica popolare democratica di Corea.
2 D’intesa con i competenti uffici del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e della Segreteria di Stato dell’economia (SECO), la SEM può autorizzare deroghe alla misura di cui al capoverso 1, se la revoca dei permessi rilasciati sulla base del diritto in materia di stranieri non è compatibile con la legislazione nazionale o con il diritto internazionale.
7 Introdotto dal n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dalle ore 18.00 del 25 apr. 2018 (RU 2018 1661).
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