1 Das SECO überwacht den Vollzug der Artikel 2–24 und 27.
2 Das SEM überwacht den Vollzug von Artikel 25.
3 Das BAZL überwacht den Vollzug von Artikel 26.
4 Die Kontrolle an der Grenze obliegt dem Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit.
5 Die zuständigen Behörden ergreifen auf Anweisung des SECO die für die Sperrung wirtschaftlicher Ressourcen notwendigen Massnahmen, namentlich die Anmerkung einer Verfügungssperre im Grundbuch oder die Pfändung oder Versiegelung von Luxusgütern.
1 La SECO sorveglia l’esecuzione degli articoli 2–24 e 27.
2 La SEM sorveglia l’esecuzione dell’articolo 25.
3 L’UFAC sorveglia l’esecuzione dell’articolo 26.
4 Il controllo al confine è di competenza dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini.
5 Su indicazione della SECO, le autorità competenti adottano i provvedimenti necessari al blocco delle risorse economiche, ad esempio la menzione nel registro fondiario di un divieto di disporre dei beni, oppure il pignoramento o il suggellamento di beni di lusso.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.