Zur Entlastung des Plenums kann der Präsident für die Behandlung einzelner Gebiete oder Fragen permanente oder ad hoc-Subkommissionen bilden. Über deren Arbeiten sind die übrigen Mitglieder laufend zu orientieren.
Al fine di semplificare i lavori durante le sedute plenarie, il presidente può designare sottocommissioni permanenti o ad hoc per lo studio di determinati aspetti dei problemi. I membri, che non fanno parte delle sottocommissioni, devono essere informati circa gli oggetti trattati da quest’ultime.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.