Jede Person, die Pelze oder Pelzprodukte an Konsumentinnen und Konsumenten abgibt, muss den wissenschaftlichen und den zoologischen Namen der Tierart angeben, von der das Fell stammt.
Chi fornisce pellicce o prodotti di pellicceria ai consumatori deve indicare il nome scientifico e il nome zoologico della specie animale da cui è stato ottenuto il pelame.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.