1 Die Trägerschaften reichen die Ausbildungs- und die Prüfungsreglemente dem SBFI zur Genehmigung ein.
2 Entspricht das Reglement den Vorschriften, so gibt das SBFI dessen Einreichung im Bundesblatt bekannt.
3 Gegen das Reglement kann innerhalb von 30 Tagen ab der Bekanntgabe schriftlich beim SBFI Einsprache erhoben werden.
1 Gli organizzatori inviano i regolamenti sulla formazione e sugli esami alla SEFRI per approvazione.
2 Se i regolamenti sono conformi alle prescrizioni, la SEFRI pubblica una pertinente comunicazione nel Foglio federale.
3 Contro i regolamenti può essere sollevata opposizione scritta presso la SEFRI entro 30 giorni dalla pubblicazione della comunicazione.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.