1 Nur Kontrollämter oder Handelsprüfer dürfen Feingehaltsbestimmungen von Schmelzprodukten vornehmen.
2 Die Prüfung hat den wirklichen Feingehalt des Schmelzproduktes festzustellen.
1 Solo gli uffici di controllo e i saggiatori del commercio sono competenti a determinare il titolo dei prodotti della fusione.
2 Quest’operazione ha per iscopo di accertare il titolo reale del prodotto.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.