Das Hausieren mit Waren, welche diesem Gesetz unterstellt sind, ist untersagt. Dies gilt auch für die Bestellungsaufnahme durch Kleinreisende.
36 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Juni 1994, in Kraft seit 1. Aug. 1995 (AS 1995 3102; BBl 1993 II 1033).
È vietato il commercio ambulante di lavori sottoposti alla presente legge. Lo stesso dicasi della ricerca d’ordinazioni da parte dei viaggiatori di commercio al minuto.
34 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3102; FF 1993 II 929).
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.