1 Edelmetalle im Sinne dieses Gesetzes sind Gold, Silber, Platin und Palladium.
2 Schmelzprodukte sind durch Einschmelzen oder Umschmelzen von Edelmetall oder Schmelzgut erzeugte Barren, Platten, Stäbe und Granalien.
3 Als Schmelzgut gelten:
4 Edelmetallwaren sind Waren, die ganz aus Edelmetallen mit einem gesetzlichen Feingehalt bestehen, sowie Waren aus Edelmetallen mit einem gesetzlichen Feingehalt in Verbindung mit nichtmetallischem Material. Ausgenommen sind Münzen aus Edelmetallen.
5 Mehrmetallwaren sind Waren, die aus Edelmetallen mit einem gesetzlichen Feingehalt und unedlen Metallen zusammengesetzt sind.
5 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Juni 1994, in Kraft seit 1. Aug. 1995 (AS 1995 3102; BBl 1993 II 1033).
1 Sono metalli preziosi ai sensi della presente legge l’oro, l’argento, il platino e il palladio.
2 Per prodotti della fusione s’intendono verghe, lastre, sbarre e granaglia ottenute fondendo o rifondendo metalli preziosi o materie da fondere.
3 Sono considerati materie da fondere:
4 Sono lavori di metalli preziosi i lavori interamente costituiti di metalli preziosi con un titolo legale, nonché i lavori di metalli preziosi con un titolo legale combinati con materiale non metallico. Sono eccettuate le monete di metalli preziosi.
5 Sono lavori plurimetallici i lavori composti di metalli preziosi con un titolo legale e di altri metalli.
4 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3102; FF 1993 II 929).
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