Messmittel für Gasgemischanteile müssen jährlich nach Anhang 7 Ziffer 1 der Messmittelverordnung und nach Anhang 3 Ziffer 1 der vorliegenden Verordnung durch die kantonalen Eichämter nachgeeicht werden.
16 Fassung gemäss Ziff. I der V des EJPD vom 19. Nov. 2014, in Kraft seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 4551).
Gli strumenti di misurazione delle frazioni di gas di scarico devono essere sottoposti ogni anno alle verificazioni successive, eseguite dagli uffici cantonali di verificazione conformemente all’allegato 7 numero 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e all’allegato 3 numero 1 della presente ordinanza.
14 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFGP del 19 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4551).
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