1 Selbsttätige Waagen, die vor dem Inkrafttreten dieser Verordnung geeicht wurden, dürfen weiterhin der Nacheichung unterzogen werden.
2 Selbsttätige Waagen, die nach bisherigem Recht zugelassen wurden, können noch während zehn Jahren nach dem Inkrafttreten dieser Verordnung in Verkehr gebracht und der Ersteichung nach Anhang 5 Ziffer 2 der Messmittelverordnung unterzogen werden. Sie dürfen auch nach Ablauf der zehn Jahre nachgeeicht werden.
3 Selbsttätige Waagen, die vor dem Inkrafttreten dieser Verordnung ungeeicht in Verkehr gebracht wurden, dürfen noch fünf Jahre nach Inbetriebnahme oder Revision, längstens aber bis zum 31. Dezember 2011, ungeeicht verwendet werden. Sie können geeicht werden, wenn sie bei der Eichung den Vorschriften dieser Verordnung entsprechen.
1 Gli strumenti per pesare a funzionamento automatico che sono stati sottoposti alla verificazione prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza possono essere sottoposti alla verificazione successiva.
2 Gli strumenti per pesare a funzionamento automatico che sono stati ammessi secondo il diritto previgente possono ancora essere immessi sul mercato e sottoposti alla verificazione iniziale conformemente all’allegato 5 numero 2 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione per dieci anni a decorrere dell’entrata in vigore della presente ordinanza. Possono essere sottoposti alla verificazione successiva anche dopo che sono trascorsi i dieci anni.
3 Gli strumenti per pesare a funzionamento automatico che sono stati immessi sul mercato senza verificazione prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza possono ancora essere utilizzati per cinque anni a decorrere della messa in servizio o della revisione, ma al massimo fino al 31 dicembre 2011, senza essere sottoposti a verificazione. Possono essere verificati, se al momento della verificazione soddisfano le prescrizioni della presente ordinanza.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.