1 Messmittel für die Schallmessung, die nach bisherigem Recht zugelassen wurden, können bis zum Ablauf der Zulassung in Verkehr gebracht werden.
2 Für die Ersteichung und die Nacheichung gelten bis zum Ablauf der Zulassung die Anforderungen des bisherigen Rechts.
3 Die Messmittel dürfen auch nach Ablauf der Zulassung nachgeeicht werden, wenn sie die Anforderungen dieser Verordnung erfüllen.
1 Gli strumenti di misurazione del livello sonoro ammessi secondo il diritto previgente possono ancora essere immessi in commercio fino alla scadenza dell’ammissione.
2 I requisiti del diritto previgente sono applicabili alla verificazione iniziale e alla verificazione successiva fino alla scadenza dell’ammissione.
3 Gli strumenti di misurazione possono essere sottoposti alla verificazione successiva anche dopo la scadenza dell’ammissione se soddisfano i requisiti della presente ordinanza.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.