1 Mechanische und elektromechanische Messmittel müssen alle sechs Jahre nach Anhang 7 Ziffer 1 der Messmittelverordnung durch ein kantonales Eichamt nachgeeicht werden.
2 Elektronische Messmittel oder Geräte, die Software enthalten, müssen alle vier Jahre nach Anhang 7 Ziffer 1 der Messmittelverordnung durch ein kantonales Eichamt nachgeeicht werden.11
11 Fassung gemäss Ziff. I der V des EJPD vom 24. Aug. 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 3759).
1 Gli apparecchi di misurazione meccanici o elettromeccanici devono essere presentati ogni sei anni a un ufficio di verificazione cantonale per la verificazione successiva conformemente all’allegato 7 numero 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione.
2 Per gli apparecchi di misurazione elettronici o gli apparecchi che contengono un software è prescritta la verificazione successiva conformemente all’allegato 7 numero 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione, eseguita ogni quattro anni da un ufficio di verificazione cantonale.9
9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFGP del 24 ago. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3759).
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