Der Bundesrat wird in seiner Beitrittserklärung zu den Allgemeinen Kreditvereinbarungen4 zu Handen des Internationalen Währungsfonds auf die Grundsätze des Bundesgesetzes vom 19. März 19765 über die internationale Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe hinweisen, die bei Aktionen zugunsten von Entwicklungsländern beachtet werden sollen.
Nella dichiarazione d’adesione agli Accordi generali di credito4 , che indirizzerà al Fondo monetario internazionale, il Consiglio federale farà menzione dei principi stabiliti dalla legge federale del 19 marzo 19765 su la cooperazione internazionale allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionali, principi che devono essere osservati nelle azioni in favore dei Paesi in sviluppo.
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