1 Die für die Erteilung von Berufsausübungsbewilligungen zuständigen kantonalen Behörden können elektronisch Auskunft über besonders schützenswerte Personendaten nach Artikel 6 Absatz 2 beantragen.
2 Das BAG gibt der kantonalen Behörde die besonders schützenswerten Personendaten nach Artikel 6 Absatz 2 über eine sichere Verbindung bekannt.
1 Le autorità cantonali competenti per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio della professione possono chiedere per via elettronica informazioni sui dati personali degni di particolare protezione di cui all’articolo 6 capoverso 2.
2 L’UFSP comunica all’autorità cantonale i dati personali degni di particolare protezione di cui all’articolo 6 capoverso 2 mediante un collegamento securizzato.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.