Diese Verordnung legt für die Weiterbildungsgänge in den Fachgebieten der Psychologie nach Artikel 8 Absatz 1 Buchstaben a und b des Psychologieberufegesetzes vom 18. März 20112 (PsyG) Folgendes fest:
La presente ordinanza definisce, per i cicli di perfezionamento nei settori specialistici della psicologia secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettere a e b della legge del 18 marzo 20112 sulle professioni psicologiche (LPPsi):
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.