1 Die Marktüberwachungsorgane kontrollieren auf geeignete Weise und in angemessenem Umfang, insbesondere anhand von Stichproben, ob ein Bauprodukt die deklarierten Produktleistungen erbringt und mit den geltenden Vorschriften übereinstimmt.
2 Die Kontrolle nach Absatz 1 kann insbesondere durchgeführt werden:
3 Die Marktüberwachungsorgane berücksichtigen die geltenden Grundsätze der Risikobewertung, die eingegangenen Beschwerden und sonstige relevante Informationen.
4 Im Rahmen der Kontrolle nach Absatz 1 sind die Marktüberwachungsorgane insbesondere befugt:
5 Bauprodukte können während der Herstellung, der Lagerung, des Transports oder auf der Baustelle kontrolliert werden.
6 Die Marktüberwachungsorgane können eine technische Überprüfung des Bauproduktes anordnen, wenn Zweifel bestehen, ob:
1 Gli organi di vigilanza del mercato controllano, in modo idoneo e adeguato, in particolare mediante prove a campione, se un prodotto da costruzione fornisce la prestazione dichiarata dal fabbricante ed è conforme alle prescrizioni in vigore.
2 Il controllo secondo il capoverso 1 può consistere in particolare:
3 Gli organi di vigilanza del mercato tengono conto dei principi applicabili in materia di valutazione dei rischi, dei ricorsi che sono stati presentati e di qualsiasi altra informazione rilevante.
4 Nell’ambito dei controlli secondo il capoverso 1 gli organi di vigilanza del mercato sono autorizzati in particolare a:
5 I prodotti da costruzione possono essere controllati durante la fabbricazione, il deposito, il trasporto o sul cantiere.
6 Gli organi di vigilanza del mercato possono ordinare una verifica tecnica del prodotto da costruzione se sussistono dubbi sul fatto che:
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.