1 Der Bundesrat regelt die Finanzierung des Vollzugs, soweit dieser in die Zuständigkeit des Bundes fällt.
2 Die Vollzugsorgane können für die Kontrolle von Produkten und für den Vollzug von Massnahmen Gebühren erheben.
1 Il Consiglio federale disciplina il finanziamento dell’esecuzione, nella misura in cui questa è di competenza della Confederazione.
2 Gli organi di esecuzione possono riscuotere emolumenti per il controllo di prodotti e l’esecuzione di misure.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.