Die Angelfischerei darf nur mit den nachstehenden Fanggeräten ausgeübt werden:
L’esercizio della pesca sportiva è permesso soltanto con gli attrezzi seguenti:
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.