Il Consiglio federale svizzero,
vista la legge del 20 giugno 19861 sulla caccia (Legge sulla caccia);
visto l’articolo 29f capoverso 2 lettere a, c e d della legge del 7 ottobre 19832 sulla protezione dell’ambiente;
visto l’articolo 32 capoverso 1 della legge federale del 16 dicembre 20053 sulla protezione degli animali,4
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4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 giu. 2012, in vigore dal 15 lug. 2012 (RU 2012 3683).
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