Bei der Ein- und Durchfuhr von Heimtieren, für die das Mitführen eines Heimtierpasses, einer Veterinärbescheinigung oder einer Bewilligung vorgeschrieben ist, hat die Halterin, der Halter oder die ermächtigte Person dem
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Al momento dell’importazione e del transito di animali da compagnia per cui è prescritto l’obbligo di portare con sé un passaporto per animali da compagnia, un certificato veterinario o un’autorizzazione, il detentore o la persona autorizzata deve presentare all’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)16 passaporto per animali da compagnia, il certificato veterinario o l’autorizzazione.
16 La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.