Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 2 e 3 numero 1 della legge del 1° luglio 19661 sulle epizoozie;
visto l’articolo 41 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 19922 sulle derrate
alimentari;
visto l’articolo 32 capoverso 4 della legge federale del 16 dicembre 20053 sulla protezione degli animali,
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