1 Wer eine Person nach Artikel 1 Buchstabe a, c, e oder f vertritt, muss die gleichen Anforderungen an die Weiter- und Fortbildung erfüllen wie diese.
2 Wer eine Person nach Artikel 1 Buchstabe b oder d vertritt, muss ausreichende Qualifikationen für die Erfüllung der Aufgabe aufweisen.
1 Chiunque sostituisce una persona di cui all’articolo 1 lettere a, c, e oppure f deve soddisfare le stesse esigenze dal profilo del perfezionamento e dell’aggiornamento.
2 Chiunque sostituisce una persona di cui all’articolo 1 lettera b oppure d deve disporre di qualifiche sufficienti per svolgere il compito corrispondente.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.