Das BLV ist ermächtigt, auf Antrag des Kantonstierarztes, sofern es die Seuchenlage gestattet:
339 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 15. März 1999, mit Wirkung seit 1. Juli 1999 (AS 1999 1523).
Dopo la reintroduzione di animali, l’azienda è posta sotto sorveglianza ufficiale per 30 giorni. Dopo questo periodo vengono effettuati un’analisi clinica e un prelievo di campioni rappresentativo degli animali secondo le istruzioni del laboratorio nazionale di riferimento competente.
346 Introdotto dal n. I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.