Die Bestimmungen dieses Abschnitts finden Anwendung, soweit für die einzelnen Seuchen keine abweichende Regelung vorgesehen ist.
I macelli devono assicurare che il controllo delle carni possa prelevare i campioni per la sorveglianza delle epizoozie secondo l’articolo 76a a condizioni adeguate. In particolare, essi garantiscono le condizioni infrastrutturali e di funzionamento necessarie per il prelievo di campioni, collaborano al prelievo di campioni e consentono al controllo delle carni l’utilizzo del loro software aziendale.
291 Introdotto dal n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).
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