Das EDI regelt:
715 Fassung gemäss Anhang 3 Ziff. 4 der V vom 18. April 2007 über die Ein-, Durch- und Ausfuhr von Tieren und Tierprodukten, in Kraft seit 1. Juli 2007 (AS 2007 1847).
Nell’ambito della lotta contro un’epizoozia, il veterinario cantonale può fornire informazioni su casi di epizoozia ai detentori di animali che potrebbero essere interessati dall’epizoozia e alle organizzazioni o agli specialisti che prestano aiuto agli organi d’esecuzione per la gestione dei casi di epizoozia e può comunicare loro dati personali non particolarmente confidenziali.
718 Introdotto dal n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.