701 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 20. Juni 2014, mit Wirkung seit 1. Aug. 2014 (AS 2014 2243).
1 I Cantoni forniscono all’USAV l’assistenza amministrativa necessaria alla vigilanza e all’applicazione di convenzioni internazionali nel settore veterinario.
2 I Cantoni si forniscono reciprocamente assistenza amministrativa per garantire un’esecuzione conforme alla legislazione sulle epizoozie.
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