Tierverluste wegen einer Infektion mit Salmonella spp. werden nicht entschädigt.
Il veterinario cantonale notifica al medico e al chimico cantonali gli effettivi di galline ovaiole sospetti o infetti e le carcasse infette. In caso di epizoozia li informa inoltre sui provvedimenti ordinati di cui all’articolo 260 capoverso 1 lettere b e d.
629 Introdotto dal n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.