Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 91 Landwirtschaft
Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura

916.401 Tierseuchenverordnung vom 27. Juni 1995 (TSV)

916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)

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Art. 257b Probenahmen durch den Veterinärdienst

1 In den zu überwachenden Geflügelhaltungen nimmt der kantonale Veterinärdienst Proben von:

a.
Zuchttieren: zweimal pro Jahr von jeder Herde einer Geflügelhaltung während der Legezeit;
b.
Legehennen: einmal pro Jahr von mindestens einer Herde einer Geflügelhaltung während der Legezeit;
c.
Masttieren: einmal pro Jahr von einer Herde in mindestens zehn Prozent der Geflügelhaltungen nach Artikel 257 Buchstaben c und d.

2 Die Probenahme nach Absatz 1 Buchstabe c darf frühestens 3 Wochen vor der Schlachtung erfolgen.

607 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 31. März 2021, in Kraft seit 1. Mai 2021 (AS 2021 219).

Art. 257a Prelievi di campioni da parte degli avicoltori

1 Nelle aziende detentrici di pollame da sorvegliare l’avicoltore preleva, seguendo le istruzioni del servizio veterinario cantonale, campioni di:

a.
animali da allevamento:
1.
per i pulcini di un giorno, tra il primo e il terzo giorno di vita,
2.
all’età di 4–5 settimane,
3.
all’età di 15–20 settimane, in ogni caso al più tardi 2 settimane prima del trasferimento nella stalla per galline ovaiole,
4.
ogni 3 settimane durante il periodo di deposizione;
b.
galline ovaiole:
1.
all’età di 15–20 settimane, in ogni caso 2 settimane prima del trasferimento nella stalla per galline ovaiole,
2.
ogni 15 settimane durante il periodo di deposizione, per la prima volta tra la 22a e la 26a settimana di vita;
c.
animali da ingrasso: a partire da 3 settimane prima della macellazione.

2 L’avicoltore deve prelevare campioni da tutti gli effettivi della sua azienda detentrice di animali.

3 In deroga al capoverso 1 lettera a numero 4 possono essere prelevati e analizzati campioni nell’incubatoio, se gli animali sgusciati sono destinati alla vendita all’interno del Paese. L’analisi deve avvenire almeno ogni tre settimane.

4 In deroga al capoverso 2 per gli animali da ingrasso è sufficiente un prelievo di campioni una volta l’anno da tutti gli effettivi detenuti in quel momento, purché durante un anno tutti gli effettivi siano risultati negativi al test delle salmonelle.

618 Introdotto dal n. I dell’O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU 2021 219).

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.