Die Vorschriften dieses Abschnitts gelten für die Bekämpfung der Chlamydiose der Vögel (Chlamydia psittaci).
594 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 31. Aug. 2022, in Kraft seit 1. Nov. 2022 (AS 2022 487).
Le perdite di animali dovute ad APP non sono indennizzate. Se si manifesta APP ad elevata patogenicità, le perdite di animali sono indennizzate secondo l’articolo 32 capoverso 1 lettera c LFE.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.