Impfungen gegen EP sind verboten.
1 In caso di diagnosi di PE il veterinario cantonale dispone il sequestro semplice di 1° grado dell’effettivo infetto e ordina inoltre:
2 Il veterinario cantonale può inoltre ordinare che animali provenienti da aziende detentrici di animali da ingrasso, aziende detentrici di animali da allevamento e aziende a ciclo chiuso detentrici di animali da ingrasso e da allevamento siano condotti in stalle d’isolamento riconosciute dal veterinario cantonale del Cantone in cui sono ubicate.
3 Se gli effettivi vicini sono a rischio di contagio, il veterinario cantonale può disporre l’immediata macellazione di tutti gli animali dell’effettivo infetto nonché la pulizia e la disinfezione delle stalle. Può anche ordinare la macellazione immediata degli effettivi a rischio di contagio oppure estendere a questi ultimi i provvedimenti di cui ai capoversi 1 e 2.
4 Il veterinario cantonale informa i detentori degli animali degli effettivi vicini in merito al rischio di contagio e comunica loro il calendario di attuazione dei provvedimenti.
5 Dopo la revoca dei provvedimenti di sequestro, l’effettivo è sorvegliato conformemente all’articolo 245c capoverso 3.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.