Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 91 Landwirtschaft
Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura

916.401 Tierseuchenverordnung vom 27. Juni 1995 (TSV)

916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)

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Art. 200203

537 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 25. Mai 2011, mit Wirkung seit 1. Juli 2011 (AS 2011 2691).

Art. 199 Caso di epizoozia

1 In caso di diagnosi di agalassia contagiosa, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell’effettivo infetto. Egli ordina inoltre:

a.
la macellazione degli animali infetti o sospetti;
b.
la pulizia e la disinfezione delle stalle.

2 Egli revoca il sequestro dopo che:

a.
tutti gli animali dell’effettivo sono stati macellati e le stalle sono state pulite e disinfettate; o
b.
gli animali infetti o sospetti sono stati macellati e due analisi sierologiche di tutti gli altri animali hanno dato un risultato negativo; la prima analisi può essere effettuata al più presto dopo l’eliminazione dell’ultimo animale infetto o sospetto e la seconda al più presto due mesi dopo la prima analisi.
 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.