1 Die Vorschriften dieses Abschnitts gelten für die Bekämpfung der Infektiösen Agalaktie bei Milchschafen und Ziegen.
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3 Die Inkubationszeit beträgt 30 Tage.
535 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 31. Aug. 2022, in Kraft seit 1. Nov. 2022 (AS 2022 487).
536 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 31. Aug. 2022, mit Wirkung seit 1. Nov. 2022 (AS 2022 487).
1 Il veterinario cantonale provvede affinché il personale incaricato della macellazione di animali provenienti da effettivi infetti sia informato sul pericolo di contagio per l’uomo.
2 La macellazione degli animali provenienti da un effettivo infetto deve essere effettuata sotto sorveglianza veterinaria.
3 Il veterinario ufficiale redige un rapporto di autopsia all’attenzione del veterinario cantonale.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.