1 Fleisch und Fleischprodukte von Geflügel dürfen nicht aus der Schutzzone verbracht werden.
2 Konsumeier dürfen nicht in die Zonen oder aus den Zonen verbracht werden.
3 Mist aus Beständen, die sich in Schutz- oder Überwachungszonen befinden, darf nur in der entsprechenden Zone ausgebracht werden. Für das Ausbringen von Mist in der Schutzzone braucht es eine Bewilligung des amtlichen Tierarztes.
4 Der Kantonstierarzt kann Ausnahmen von den Verboten nach Absatz 1 und 2 bewilligen.
1 Nelle zone di protezione e di sorveglianza del pollame da cortile e altro pollame in cattività possono essere tenuti solo in stalle o in altri sistemi di stabulazione chiusi muniti di una tettoia a tenuta stagna e di barriere laterali che impediscono l’intrusione di altro pollame.
2 In deroga agli articoli 90 e 92 il veterinario cantonale può autorizzare che:
3 Nel caso in cui abbia autorizzato le deroghe di cui al capoverso 2, il veterinario cantonale provvede affinché:
4 Ordina la quarantena, conformemente all’articolo 68, per le aziende detentrici di animali in cui sono stati introdotti uova da cova o animali secondo il capoverso 2.
5 Altro pollame in cattività tenuto nell’economia domestica per compagnia e che non ha contatti con il pollame di altri effettivi (uccelli da compagnia) può essere trasferito in un altro luogo dal detentore, purché non si tratti di oltre cinque esemplari.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.